Il genitore che non si adopera affinchè l’altro possa esercitare il proprio diritto di visita, commette reato.
In pratica, impedire all’altro genitore di vedere il figlio è equiparabile a non cooperare al fine di rendere possibile l’esercizio del diritto di visita.
Con la sentenza 31712/2014, la Cassazione penale ha punito una madre che non aveva agevolato gli incontri padre/figlio, essendo obbligatorio il dovere di cooperazione tra genitori al fine di consentire la frequentazione tra il figlio e quello dei due titolare del diritto di visita
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