La madre, genitore prevalente nel collocamento, non è in grado di garantire l’accesso all’altro genitore e in presenza di comportamenti alienanti reiterati è inevitabile la limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
Confermato l’affidamento al Servizio Sociale. L’osservazione prolungata mostra che le parti non sono autonomamente in grado di risolvere le criticità senza interventi di tipo prescrittivo. Vanno contestualmente adottate idonee prescrizioni finalizzate alla cessazione dei comportamenti disfunzionali e pregiudizievoli per il minore, al fine di favorire il percorso di riavvicinamento al genitore alienato.
Trib. Modena sentenza 23 settembre 2020