La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 333 c.c., dinanzi al Tribunale per i minorenni, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente infatti di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 10 giugno 2021, n. 16338.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.