Per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente l’assegno, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei “redditi propri” del richiedente l’assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all’accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex articolo 156, comma 2 c.c.
Trib. Bergamo, sentenza 11 ottobre 2023
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