Posto che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le spese di cura, educazione, istruzione e assistenza in favore dei figli, crescenti con l’età, non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato – purchè l’aumento sia conforme alle sue disponibilità patrimoniali – in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell’età raggiunta, nonchè delle mutate esigenze di vita, di studio e relazionali dei figli, e, da ultimo, delle loro accresciute esigenze alimentari, va rideterminata la misura mensile del contributo al mantenimento a carico del genitore, con decorrenza dalla data della domanda.
Corte App. Bari ord. 9/2/2024
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