Ai fini dell’assegnazione parziale della casa coniugale (ossia di una porzione di casa) è necessario, che l’immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa.
Non ha rilevanza, in tal caso, nemmeno la comoda divisibilità dell’immobile coniugale mediante la realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell’abitazione neppure se poco costose.
L’assegnazione parziale della casa familiare serve per tutelare l’interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico e deve essere esclusa qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative.
Trib. Lamezia Terme n. 266 del 10/3/ 2023