nella fase del primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore il giudice di merito deve verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale.
Cass. civile ordinanza 26820 del 19-09-2023
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