Non è sufficiente per la revoca per ingratitudine il mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, la violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e l’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze.
Si tratta infatti di comportamenti non asseritamente ingiuriosi, che non esprimono una radicata avversione verso il donante né un sentimento disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine
Cass. Civ., Sez. II, ord. 12 febbraio 2024 n. 3811
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