I figli nati da un’altra relazione non comportano una riduzione del mantenimento che l’onerato deve versare per il figlio minore, specie se ci sono ulteriori entrate derivanti dalla partecipazione a una srl.
Lo afferma la Corte d’appello di Ancona con la sentenza 676/14. Nel caso di specie viene respinta la richiesta di un uomo separato contro la decisione di primo grado che stabiliva l’obbligo, a suo carico, di versare ogni mese un mantenimento di 1000 euro per la figlia, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie concordate. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Pesaro non avesse tenuto in considerazione che si era formato una nuova famiglia e dalla nuova relazione erano nati due figli, il che incideva sulle sue condizioni economiche, peggiorandole.
Secondo la Corte d’appello di Ancona, tuttavia, il Tribunale aveva correttamente le prove acquisite da cui emergeva la «variegata attività di agente pubblicitario e dj svolta dall’obbligato nel settore musicale e del divertimento e, soprattutto, l’omessa segnalazione da parte del ricorrente dell’esistenza della partecipazione a una società, che gestisce un noto locale bar e da ballo alla moda, in riferimento alla quale l’appellante ha sostenuto una generica contrazione delle introiti corrispondente alla crisi economica che si riverbera nel settore del divertimento, osservando che le entrate conseguenti alla gestione si aggiungano, comunque, a quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi».
A nulla rileva la circostanza della formazione della nuova famiglia «in mancanza di prova certa che da essa derivi un effettivo depauperamento delle sostanze dell’appellante, che non ha nemmeno dedotto lo stato di disoccupazione della nuova compagna, che si presume, quindi, contribuisca al mantenimento dei figli della coppia».
Non va rivista quindi la quantificazione dell’assegno, determinata in base all’età adolescenziale della figlia, alla capacità reddituale del padre e al tenore di vita consentito dal contributo versato negli anni, in assenza di prove sul grave deterioramento della situazione economica dell’onerato