Non punibile per particolare tenuità del fatto la moglie che cambia la serratura di casa per non far entrare il marito dal quale si sta separando. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 39458/2016, annullando con rinvio la decisione della corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose una donna per aver sostituito la chiave della serratura dell’appartamento di proprietà del coniuge in via di separazione impedendo allo stesso di accedere nell’immobile.
Nel caso di specie il marito aveva già spontaneamente e definitivamente lasciato la casa e la donna aveva cambiato la serratura solo per tutelare la propria incolumità personale nei confronti dell’uomo; per la Cassazione il reato astrattamente è integrato, ma va applicata l’esimente della non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione degli interessi pubblici e privati tutelati dalla norma incriminatrice violata.