in caso di genitore collocatario, il trasferimento consequenziale del figlio minore non è di per sé atto illegittimo ove non sia diretto all’esclusivo scopo di allontanare la prole dall’altro genitore
la mancanza del consenso dell’altro genitore al trasferimento non è elemento rilevante nel momento che ciascuno dei genitori vanta un diritto costituzionalmente garantito a determinare la residenza nel luogo ritenuto più opportuno (ex articolo 16 della Costituzione), il tutto naturalmente sempre tenendo presente il primario diritto al benessere del figlio.
Il trasferimento per esigenze lavorative è giustificato perchè soddisfa anche il benessere del figlio.
Cass. civile ord. n. 27160/2020
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.