in caso di genitore collocatario, il trasferimento consequenziale del figlio minore non è di per sé atto illegittimo ove non sia diretto all’esclusivo scopo di allontanare la prole dall’altro genitore
la mancanza del consenso dell’altro genitore al trasferimento non è elemento rilevante nel momento che ciascuno dei genitori vanta un diritto costituzionalmente garantito a determinare la residenza nel luogo ritenuto più opportuno (ex articolo 16 della Costituzione), il tutto naturalmente sempre tenendo presente il primario diritto al benessere del figlio.
Il trasferimento per esigenze lavorative è giustificato perchè soddisfa anche il benessere del figlio.
Cass. civile ord. n. 27160/2020