La dazione di un cane senza corrispettivo equivale a donazione di modico valore, quindi valida senza la forma dell’atto pubblico. Insieme ai documenti va fornito anche il pedigree, Lo afferma la sentenza 20200/2018 del Tribunale di Bologna.
Una signora chiedeva la consegna del pedigree e un risarcimento del danno, l’educatore del corso cinofilo asseriva invece la custodia temporanea, in luogo della donazione, richiedendo la riconsegna dell’animale.Secondo il Tribunale trattasi di donazione di modico valore in quanto «è massima di comune esperienza che la donazione di un cagnolino possa avvenire senza il ricorso ad alcuna forma solenne, così come appare del tutto verosimile che, nell’ambito di buoni rapporti di cortesia e amicizia, l’educatore del corso cinofilo abbia ceduto alla signora, già proprietaria di un cane e notoriamente amante degli stessi, un cane dal medesimo ritenuto inadatto a essere presentato a gare o concorsi».Da ciò deriva che la ricorrente abbia diritto alla consegna del pedigree; nulla è detto, nella donazione, su una possibile elisione della documentazione globale.
È respinta, invece, la richiesta del risarcimento del danno, non essendo provato il danno patrimoniale.
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