Ove l’addebito richiesto sia fondato sull’assunto di violenze perpetrate, l’accoglibilità della domanda non può dirsi esclusa nemmeno quando risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità della persona. Tali condotte, ove accertate, non
possono essere sottoposte al giudizio di comparazione con il comportamento del coniuge che
sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono
comparabili solo con comportamenti omogenei
Trib. Tempio Pausania sent. 30 ottobre 2023