La materiale restituzione dell’immobile non si ha con la consegna delle chiavi dell’appartamento al proprietario: fino a che l’inquilino non ritira tutti i beni personali lasciati presso la casa, che ne impediscono il libero utilizzo, i canoni d’affitto sono dovuti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6467/17 del 14.03.2017
Occorre distinguere: se i beni lasciati sono pochi e facilmente asportabili, il proprietario di casa può farli prelevare e, diffidando l’inquilino mediante messa in mora del creditore, metterli in un deposito a spese del ex conduttore. Non si può buttare la roba dell’inquilino salvo che non sia ravvisabile abbandono della medesima.
Se invece i beni non sono facilmente asportabili (es: oggetti di grandi dimensioni), la restituzione dell’immobile consiste nella concreta, effettiva ed incondizionata disponibilità dell’appartamento in favore del proprietario-locatore. Fino a quel momento l’affitto è dovuto
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