Indennizzo per l’occupazione senza titolo della casa familiare da parte del comproprietario

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in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.

nel caso di specie, il marito continuava a vivere nella casa coniugale in comunione e rifiutava di andarsene. Per ottenere l’indennizzo per l’occupazione senza titolo, la moglie avrebbe dovuto far  richiesta di rilascio del bene in suo favore  ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o far di richiesta  di ricevere la quota parte dei frutti non goduti

 

Cassazione civile ordinanza 10264 / 2023

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