In caso di incidente causato da un pneumatico incustodito sull’asfalto, la società che gestisce la strada o l’autostrada risponde dei danni patrimoniali subiti dall’automobile e delle lesioni personali riportate dalle persone.
L’ente gestore ha infatti un obbligo di custodia sulla strada ex art. 2051 cod. civ. in forza del quale deve segnalare l’ostacolo sulla carreggiata mediante pannelli luminosi o altri strumenti d’emergenza.
Se l’ostacolo non è visibile o prevedibile perchè non segnalato, il conducente non è posto nelle condizioni di evitare l’impatto ad esempio con una manovra di emergenza, e quindi l’ente gestore deve risarcire i danni.
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