Con la legge di riforma del condominio non si può vietare di tenere in appartamento animali domestici, nè si può impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al suo animale.
Per animale domestico si intende l’animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e normalmente è tenuto in appartamento per motivi affettivi.
Riguardo i rumori molesti causati dagli animali, come l’abbaiare dei cani, la giurisprudenza ritiene che l’abbaiare del cane configura molestia solo se anomalo, in quanto incessante o tale da disturbare il riposo notturno; l’abbaiare fisiologico del cane (ad es. quando passa il postino) deve invece essere tollerato dai vicini.