Se il genitore separato non osserva il diritto di visita nei confronti del figlio minore (ossia, non lo incontra e tiene con sè secondo quanto previsto nella sentenza di separazione o nell’accordo omologato), l’altro può ottenere un aumento automatico dell’assegno di mantenimento.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con l’ordinanza 28/5/2013. La decisione è giustificata dalla circostanza che, venendo meno il supporto e la presenza di un genitore, quello presso cui il minore vive è costretto spesso a ricorrere all’ausilio di una baby sitter. E quindi il maggior importo del contributo mensile al mantenimento del figlio serve a far fronte al compenso per la tata. Esborso che sarebbe evitabile se il genitore non collocatario facesse regolarmente fronte ai propri doveri d’accudimento.
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