Il nostro ordinamento prevede, in taluni casi, il concorso degli ascendenti (i nonni) al mantenimento dei nipoti.
In generale spetta ai genitori educare, istruire e mantenere i figli. Ma quando costoro non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti, in ordine di prossimità, devono fornire ai genitori i mezzi affinchè adempiano ai loro doveri nei confronti della prole (lo prevede l’art. 316 bis c.c. che regola l’obbligo per gli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti).
L’obbligo degli ascendenti sorge allorchè vi sia, per i genitori, l’impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento dei figli, vale a dire nel caso di assenza di ogni risorsa economica; quando vi è omissione volontaria da parte di entrambi i genitori; quando vi è omissione volontaria di uno solo dei genitori nel caso in cui l’altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento dei propri figli. In tal senso si è espressa ripetutamente la giurisprudenza.
Vige quindi la regola della sussidiarietà: i genitori sono chiamati per primi ad adempiere all’obbligo di mantenere i figli. Solo se uno dei due non vuole o non può adempiere, deve farvi fronte l’altro con tutte le proprie risorse e capacità lavorative, salvo ovviamente la possibilità di agire contro l’altro per un recupero proporzionale del contributo.
Nel caso in cui uno dei genitori sia inadempiente e l’altro sia privo dei mezzi per provvedere da solo ai figli, ovvero, chiaramente, nel caso in cui oggettivamente entrambi i genitori versino in difficoltà tale da non poter far fronte ai propri obblighi economici nei confronti della prole, l’obbligo di mantenere i nipoti – ossia di fornire ai genitori i mezzi per mantenere i figli – “passa” agli ascendenti.
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