Negli accordi tra ex conviventi stipulati in occasione della cessazione della convivenza e finalizzati a disciplinare sia il mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia, la clausola relativa ad un’obbligazione pecuniaria assunta da una delle parti (nel caso di specie la corresponsione di un’ingente somma di denaro), deve essere interpretata tenendo conto dell’intero contesto contrattuale e della volontà delle parti, emergente dai criteri di interpretazione letterale, teleologica e sistematica, e può essere oggetto di risoluzione per inadempimento qualora sia collegata all’adempimento degli obblighi di mantenimento della prole.
Nel caso di specie, le parti pattuivano, in particolare, una clausola con la quale la donna si impegnava ad alienare un immobile di sua proprietà ed a versare all’ex convivente un considerevole importo ricavato della vendita, quale ricognizione di debito preordinata all’equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal beneficiario alla prima famiglia ed al primo figlio con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio. L’uomo tuttavia nel frattempo non aveva diligentemente adempiuto al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore. Sicchè il Tribunale aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto originariamente stipulato tra le parti.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/01/2025, n. 1324