l’eventuale stato di disoccupazione del genitore obbligato non è ex se sufficiente a fondare la domanda di esonero dalla prestazione, pur se può essere valutato ai fini della quantificazione dell’assegno, assumendo prevalenza, nell’interesse superiore dei figli, il dovere di contribuzione al loro mantenimento.
Tribunale di Reggio Calabria, sez. I, sentenza 25 maggio 2021
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