Lo scioglimento del fondo patrimoniale sulla base del solo consenso dei coniugi è ammissibile soltanto in mancanza di figli, mentre ove vi sia prole deve ritenersi necessario lo scrutinio del giudice, il quale deve valutare l’interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori (ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale, purché sia riscontrabile in concreto un conflitto d’interessi tra il minore ed i genitori).
Trib. Milano 21 dicembre 2016
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