Nel caso in cui il figlio si trasferisca dal padre dopo la proposizione della domanda da questi formulata di revoca del versamento dell’assegno di mantenimento alla madre, la revoca del contributo opera dal trasferimento, e non dalla proposizione della domanda di revoca.
Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, qualora sia anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda.
Cass. civ. Ord., 04 luglio 2023, n. 18785