Anche se il padre ha riconosciuto il figlio soltanto in un momento successivo, il suo cognome può comunque essere anteposto a quello della madre.
Il giudice ha ampia discrezionalità dovendo aver riguardo unicamente all’interesse del minore. Va dunque esclusa qualunque automaticità sia per quanto riguarda la prima attribuzione, non essendovi una regola di prevalenza del “prior in tempore”, sia il patronimico, per il quale non sussiste alcun favore in sè nel nostro ordinamento. Corretta, dunque, l’anteposizione del cognome paterno che risponde ad esigenze di valorizzazione della bigenitorialità e consente di preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori.
Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n.18161/2019