L’assegno di mantenimento non persegue una funzione assistenziale incondizionata e illimitata dei figli maggiorenni disoccupati, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venir meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica sia riconducibile alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro
Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2021, n. 18785
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