Italia sanzionata dala Corte europea dei Diritti dell’Uomo per non garantire al genitore il pieno esercizio del diritto di visita nei confronti del minore.
Riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale al padre che, dopo la sperazione, non è riuscito a incontrare il proprio figlio regolarmente per oltre sette anni, nonostante una sentenza depositata nel 2003 regolasse le condizioni per il diritto di visita, a causa del comportamento ostruzionistico della madre.
Due le violazioni: da un lato l’autorità giudiziaria non è in grado di far osservare le sue decisioni, dall’altra i servizi sociali non si sono adoperati per superare il comportamento ostacolante della madre del minore.
Nel diritto di famiglia lo Stato non può limitarsi a misure stereotipate: occorre porre con prontezza tutto ciò che occorre per garantire la continuità del rapporto genitoriale, che, in caso contrario, viene definitivamente compromesso. Sette anni senza vedere un figlio o quasi, a causa dell’inefficienza dell’apparato burocratico statale, sono un tempo inaccettabile: giusto quindi il risarcimento che comunque non potrà mai ristorare i diritti infranti di un padre e del proprio figlio.
(Corte europea dei Diritti dell’Uomo n. 25704/2011)
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