Il mancato versamento dell’assegno divorzile e l’omessa corresponsione del mantenimento per i figli rappresentano due condotte autonome, pertanto colui che ponga in essere ambedue i comportamenti sarà responsabile di concorso formale eterogeneo.
E’ quanto affermato dalla sentenza n. 3147/2015 della sezione penale del Tribunale di Bologna emessa nei confronti di un padre che, a parte un’unica rata, non aveva versato il mantenimento per la figlia minore, così privando la bambina dei mezzi necessari per la sua sussistenza, non rilevando che la figlia fosse cresciuta con la madre occupata in attività lavorative saltuarie.
Infatti, “ai fini della configurabilità del delitto cui all’articolo 570, comma 2, n. 2, Cp, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”.
Il Tribunale ha anche evidenziato che “sono autonome le condotte di colui che manca di corrispondere l’assegno divorzile e di colui che non versa il mantenimento, potendo realizzarsi la prima ipotesi senza che si consumi la seconda, qualora, ad esempio, l’obbligato versi soltanto una parte dell’assegno divorzile, così consumando senz’altro il reato speciale ma senza privare dei mezzi di sussistenza i familiari creditori”.
Se invece il fatto storico da cui scaturiscono i due comportamenti è lo stesso, sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all’art. 12 – sexies della L. n. 898/1970 e quello di cui all’articolo 570, comma 2, ip. n. 2 del Cp, qualora la mancata corresponsione dell’assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza