Il Tar del Lazio, con la sentenza numero 11410/2018 ha affermato che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell’esercizio della rappresentanza legale, con il consenso congiunto, salvo solo il caso in cui la madre o il padre sia stato privato della potestà genitoriale.
Se non vi è accordo sul doppio cognome, quindi, lo stesso non può essere attribuito dall’ufficio, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile.
Se, invece, l’accordo c’è, basta renderlo palese all’ufficiale di stato civile, che registrerà il nome del figlio con i due cognomi. Non sono necessari particolari documenti e la volontà può essere manifestata oralmente.