Con il divorzio, la moglie può conservare il cognome del marito solo se il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, lo dispone
Lo ha rammentato la Corte di
Cassazione, richiamando l’art. 5, comma 3, della legge n. 898/1979, a norma del quale “il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”. La valutazione della
ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione all’utilizzo del cognome del marito è rimessa al giudice del merito giacché di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di
divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente (cfr. Cass. n. 21706/2015). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente respinto la richiesta e la doglianza risulta generica e non pertinente alle ragioni del diniego.
Cass. civ. 3869/2019