l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui “sostenibile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 ottobre 2019, n. 24932
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