Il diritto di visita del genitore non collocatario, essendo rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età, non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
Tribunale Bari, Sez. I, sentenza, 18 gennaio 2023, n. 147–
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