Lo Stato che non consente ai nonni di esercitare il loro diritto di visita nei confronti dei nipoti viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati hanno non solo obblighi negativi di non ingerenza ma anche obblighi positivi attinenti a un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Devono in particolare adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta, delle relazioni tra il minore e i nonni. Le autorità hanno pertanto l’obbligo di attivarsi al fine di adottare rapidamente misure concrete e utili volte all’instaurazione di contatti effettivi tra nonni e nipoti, tenendo conto, in particolare, degli interessi superiori del minore.
CEDU, 14 gennaio 2021, T. c. Italia, ric. 21052_18
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