Diritto al Tfr: solo dopo il divorzio, non con la separazione

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Una donna già separata legalmente dal marito e con precedente regime di separazione dei beni, non ha diritto a richiedere in sede di divorzio una percentuale del TFR percepito dal marito un anno dopo la separazione ma prima della richiesta di divorzio.

L’art. 12 bis l. 898/1970 dispone  che solo l’ex coniuge titolare di un assegno di divorzio abbia diritto al 40% dell’indennità totale di fine rapporto percepita dall’altro coniuge e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. E ciò solo se e quando il Tfr questo è stato percepito dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio.

Se percepito dopo la separazione ma prima del deposito del divorzio, di esso si terrà conto ai fini delle capacità economiche dell’obbligato all’assegno (cfr. ex plurimis, Cass. 10 marzo 2005, n. 5283; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14459Trib. Novara 3 ottobre 2006; Trib. Perugia 13 febbraio 2007).  

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