Il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l’altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile in via presuntiva nell’ambito della donazione indiretta. Pertanto, in pendenza di matrimonio, i conferimenti trovano una loro causa nella liberalità (elemento, che, invece non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti effettuati o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà dopo la separazione, momento a partire dal quale i conferimenti e le spese dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione).
Tribunale Benevento, sezione II, sentenza 13 gennaio 2022, n. 48
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