Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016, è possibile dare ai figli il doppio cognome ma solo se c’è l’accordo tra i genitori; in caso contrario, si può dare solo il cognome paterno: per procedere occorre recarsi dall’ufficiale dello stato civile che deve accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire al loro bambino il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.
I genitori quindi oggi possono:
- dare al figlio il solo cognome paterno;
- dare al figlio il doppio cognome, quello del padre e quello della madre anteponendolo o posponendolo al primo e solo se c’è accordo in tal senso tra i genitori.