Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016, è possibile dare ai figli il doppio cognome ma solo se c’è l’accordo tra i genitori; in caso contrario, si può dare solo il cognome paterno: per procedere occorre recarsi dall’ufficiale dello stato civile che deve accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire al loro bambino il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.
I genitori quindi oggi possono:
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