La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno di separazione, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento, salva la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente «inadeguati» a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.
Cass. civile, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29865