La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno di separazione, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento, salva la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente «inadeguati» a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.
Cass. civile, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29865
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.