In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la circostanza che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell’obbligo di mantenimento; devono invece ricorrere altri elementi (quali ad esempio una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo) volti a giustificare la interruzione dell’obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, al fine di considerarlo ormai autonomo economicamente.
Tribunale Patti, ordinanza 28 marzo 2022 n. 2744
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