La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi ex articolo 1854 c.c. la qualità di creditori o debitori solidali del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni. Tale presunzione dà origine ad un’inversione dell’onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione. Inoltre precisa il tribunale il versamento di somme di proprietà individuale su di un conto corrente cointestato tra i coniugi e finalizzato a far fronte alle comuni esigenze familiari costituisce un atto di adempimento rispetto ai doveri di cui all’art. 143 c.c.; comportamento inequivocabile dal quale si può desumere la rinuncia alla proprietà individuale delle somme per costituire un fondo comune che in difetto di specifici accordi interni deve essere attribuito alla titolarità di entrambi.
Tribunale di Verona, 11 febbraio 2021, n. 314
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