Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica.
l’azienda coniugale ricade nella comunione legale fra i coniugi, che vi assumono posizione paritaria, in quanto l’azienda è acquisita in costanza di matrimonio e viene gestita da entrambi che divengono dunque coimprenditori; la mera comproprietà dell’azienda non è, pertanto, idonea a far presumere, di per sé, la necessaria cogestione di entrambi i coniugi e l’esistenza di un’azienda coniugale; la cogestione, o gestione da parte di entrambi i coniugi deve essere effettiva e reale, pur senza particolari accordi o formalità; l’esistenza della cogestione quale elemento essenziale della fattispecie differenzia tale istituto dalla mera collaborazione che si attua nell’impresa familiare, ove vi è una semplice partecipazione del coniuge all’attività aziendale, interamente imputata al titolare dell’impresa.
Cassazione civile ordinanza 27 aprile 2020 n. 8222
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