Cessazione del mantenimento per il figlio maggiorenne solo se “inerte”

Madre ostacola le visite della figlia al padre, condannata
21 ottobre 2022
Il mantenimento per il maggiorenne va versato al genitore, salvo che il figlio non lo domandi specificamente
21 ottobre 2022

Il genitore che domanda la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure a dare prova del fatto che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito da parte del figlio dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato; prova che ben può essere assolta anche mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, valorizzando, al riguardo, anche l’avanzare dell’età, che è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi.

Trib. Bologna decreto 4/7/2022

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