L’assegno in favore del figlio cessa qualora quest’ultimo si sposi: occorre tuttavia una sentenza di revisione delle condizioni di separazione/divorzio nel cui giudizio il genitore ha l’onere di provare “che il figlio ha raggiunto l’indipendenza”, oppure “è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta”.
A chiarirlo è il Tribunale di Perugia con una sentenza del 27/7/2015: allorchè il figlio maggiorenne, già beneficiario dell’assegno di mantenimento, si sposi, questi perde il diritto al mantenimento. Infatti, il matrimonio dà vita a una nuova famiglia, nell’ambito della quale ciascuno dei due coniugi ha giurato di assistere (moralmente, ma anche economicamente) l’altro.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.