In materia di modifica del prenome, l’interesse del richiedente può fondarsi non soltanto su ragioni oggettive, ma anche su esigenze soggettive attinenti all’identità personale e alla sfera affettiva. Tuttavia, l’aggiunta o la rettifica del nome è ammissibile solo quando le ragioni dedotte siano connotate da particolare serietà e gravità, incidano in modo significativo sull’equilibrio psicologico, esistenziale e identificativo della persona e risultino idonee a controbilanciare il principio di tendenziale stabilità delle generalità anagrafiche. Non sono sufficienti mere motivazioni di riconoscenza o affetto verso un familiare, ove prive di una concreta incidenza sulla percezione della propria identità personale.
Cass. civile Sezioni Unite ordinanza n. 20951 del 20 giugno 2026
Sintesi della vicenda
Una cittadina aveva chiesto alla Prefettura di aggiungere al proprio prenome quello del padre defunto, al fine di modificare le proprie generalità. L’istanza veniva respinta dalla Prefettura e successivamente il TAR Calabria rigettava il ricorso proposto contro il diniego. Anche il Consiglio di Stato confermava la decisione, rilevando che le motivazioni addotte dalla richiedente – fondate principalmente su ragioni affettive e commemorative nei confronti del padre – non presentavano quel requisito di gravità e serietà necessario a giustificare una deroga al principio di stabilità del nome.
La ricorrente proponeva quindi ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato si fosse sostituito all’amministrazione nella valutazione dell’istanza. Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, affermando che il giudice amministrativo non aveva esercitato un sindacato di merito, ma si era limitato a interpretare il contenuto del provvedimento prefettizio e a verificarne la correttezza giuridica. La sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, rientrava pienamente nei limiti della propria giurisdizione e ogni eventuale errore interpretativo avrebbe potuto configurare soltanto un error in iudicando, non censurabile mediante ricorso per motivi di giurisdizione.
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