il giudice, in sede di revisione dell’assegno divorzile, deve adeguarsi ai più recenti orientamenti e verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504, da valutare osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall’obbligato, in capo al quale comunque resta l’onere della prova.
Lo affermato per la prima volta la Corte di Cassazione n. 15481/2017 risolvendo la questione della possibilità di esperire un procedimento di revisione dell’assegno di divorzio sulla base del nuovo orientamento che esclude il riferimento al tenore di vita: occorrono fatti nuovi sopravvenuti che andranno tuttavia interpretati secondo i criteri indicati dalla sentenza 11504.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.