Basta il venir meno del criterio del tenore di vita per modificare l’assegno di vorzile ?

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il giudice, in sede di revisione dell’assegno divorzile, deve adeguarsi ai più recenti orientamenti e verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504, da valutare osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall’obbligato, in capo al quale comunque resta l’onere della prova.
Lo affermato per la prima volta la Corte di Cassazione n. 15481/2017 risolvendo la questione della possibilità di esperire un procedimento di revisione dell’assegno di divorzio sulla base del nuovo orientamento che esclude il riferimento al tenore di vita: occorrono fatti nuovi sopravvenuti che andranno tuttavia interpretati secondo i criteri indicati dalla sentenza 11504.

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