L’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis cod. pen. (coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli), che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
nel caso di specie il padre privo di impiego e dedito a lavori occasionali, cercava per quanto possibile di contribuire al mantenimento del figlio, seppur in misura ridotta, frequentava il centro di ascolto ed era destinatario degli aiuti alimentari previsti dal pacchetto di aiuto ai bisognosi. Inoltre le sue condizioni erano talmente disastrose che necessitava del contributo di amici e familiari per
le esigenze primarie di vita, quali il cibo, il vestiario e perfino i soldi della benzina per recarsi a trovare il figlio
Corte d’Appello Cagliari, sent. 6 febbraio 2024 n. 152
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