Nel momento in cui il soggetto obbligato corrisponde alla ex moglie l’assegno una tantum e non in forma periodica, non può dedurre tale importo dal reddito come previsto dall’art. 10 del d.P.R n. 917/1986.
Questo perché l’assegno corrisposto una tantum non è soggetto alla successione delle leggi nel tempo e neppure a variazioni temporali
sentenza n. 29178/2019 della Cassazione
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