la funzione dell’assegno consiste nel “mantenere uno standard di soddisfazione delle proprie esigenze non inferiore a quello precedentemente goduto … una volta superato il predetto livello, le maggiori risorse di cui dispone il coniuge obbligato non possono comportare un incremento dell’importo dovuto, traducendosi altrimenti in un’ingiustificata locupletazione dell’avente diritto
Cass. civile ord. 25966 del 2/9/2022
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