La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivi o estintivo del diritto azionato – che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento”, salva la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.
Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 12 ottobre 2022, n. 29865
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