Non spetta l’assegno di separazione alla moglie che ha subito una riduzione di reddito per il collocamento in cassa integrazione se non dimostra che la scelta è dipesa da «particolari esigenze» o «richieste di accudimento» del marito o da necessità legate alla cura dei figli (che la coppia non ha avuto) che richiedessero una sua «dedizione esclusiva».
Nel caso di specie, ad escludere l’assegno, hanno inciso la breve durata della convivenza matrimoniale , indipendenza economica delle parti prima del matrimonio , la persistente capacità reddituale della richiedente.
Corte d’appello di Roma sentenza 4036 del 31 agosto 2020