l parametro dell’autosufficienza economica, cui devono rapportarsi i mezzi del richiedente l’assegno divorzile, deve intendersi in maniera differenziata, caso per caso e in modo che, da un lato, siano impedite ingiustificate rendite di posizione e, dall’altro, siano tutelati i fondamentali obblighi di solidarietà sociale che il legislatore ha inteso siano conservati anche dopo il venire meno del vincolo; l’assegno di divorzio può essere fissato in un importo superiore all’assegno di separazione determinato dalle parti in via transattiva, anche perché i criteri di determinazione del primo sono differenti da quelli di determinazione del secondo.
Lo afferma con un’equilibrata sentenza la Corte d’Appello di Brescia n. 21 del 12.1.2018
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