Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, stante la natura compensativa e perequativa dello stesso, deve essere valutata l’adeguatezza dei mezzi del richiedente o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo anche in considerazione il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e l’apporto al patrimonio comune; nel caso di specie, tuttavia, la richiedente risulta capace ed abile al lavoro ed è, peraltro, titolare di un trattamento pensionistico e proprietaria del 50% della casa coniugale in cui vive con i figli, dunque, pur sussistendo una disparità economica rispetto alla situazione reddituale del marito, non può essere riconosciuto in suo favore il diritto all’assegno.
Trib. Roma sent. 8 agosto 2018 n.16394